Via libera al vino dealcolato biologico


Articolo pubblicato il 4 Aprile 2025 in DegustazioniSostenibilitàvino biologico

Via libera al vino dealcolato biologico: una svolta per il settore enologico europeo

Con l’approvazione del regolamento delegato (UE) 2024/586, in vigore dal 15 febbraio 2024, la Commissione europea ha compiuto un passo storico per il settore vitivinicolo: è ora possibile produrre e commercializzare vino dealcolato biologico. Si tratta di un traguardo atteso da tempo da parte di molti produttori, che da anni sperimentano tecnologie di dealcolizzazione ma non potevano ottenere la certificazione biologica a causa di limiti normativi.

Cos’è il vino dealcolato?

Il vino dealcolato è un prodotto ottenuto dalla vinificazione tradizionale, a cui segue un processo tecnologico che consente la rimozione parziale o totale dell’alcol. Negli ultimi anni, il suo consumo è cresciuto rapidamente grazie all’aumento della domanda di prodotti a basso contenuto alcolico o “alcol-free”, sia per motivi salutistici, sia per motivi culturali o religiosi. Tuttavia, fino a poco tempo fa, la produzione di vino dealcolato biologico era vietata in quanto le tecniche necessarie alla rimozione dell’alcol (come l’evaporazione sottovuoto, l’osmosi inversa o la filtrazione a membrana) non erano considerate compatibili con i principi dell’agricoltura biologica.

La nuova normativa: cosa cambia

Con la modifica del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione europea ha chiarito che le tecniche di dealcolizzazione possono essere ammesse anche per i vini biologici, a patto che vengano rispettati requisiti molto stringenti. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2024/586, che modifica l’allegato II del regolamento di base sul biologico, prevede quanto segue:

  • Sono ammesse solo tecniche fisiche non chimiche, come:

    • evaporazione sottovuoto

    • filtrazione a membrana (osmosi inversa)

    • colonne a filtri rotanti

  • Il contenuto alcolico residuo deve essere pari o inferiore allo 0,5% vol.

  • La temperatura del prodotto durante la dealcolizzazione non deve superare i 75 °C

  • I coadiuvanti enologici usati per la filtrazione devono essere inferiori a 0,2 micron, per non alterare le caratteristiche del vino.

  • Tutti i processi devono essere documentati e tracciabili, con la garanzia del rispetto degli standard biologici durante tutte le fasi.

Queste misure servono a garantire che il vino, pur subendo una trasformazione significativa, mantenga l’integrità delle caratteristiche organolettiche e rispetti le regole dell’enologia biologica.

Un’opportunità per il mercato europeo

Il riconoscimento del vino dealcolato biologico rappresenta una doppia innovazione: da un lato, risponde alla crescente domanda di prodotti “low & no alcohol” (secondo uno studio IWSR, il segmento crescerà del 7% annuo fino al 2026); dall’altro, rafforza la competitività del biologico sul mercato globale, offrendo una nuova gamma di prodotti in linea con le esigenze contemporanee.

Secondo Coldiretti, l’Italia è il primo produttore mondiale di vino, ma la quota di vino dealcolato è ancora marginale rispetto ad altri paesi come Germania, Spagna e Francia, dove il mercato si è già sviluppato più velocemente. Ora però anche i produttori biologici italiani possono guardare con interesse a questo segmento, con la possibilità di valorizzare le denominazioni d’origine e i territori di produzione attraverso nuove linee di prodotti.

Sfide e prospettive

L’introduzione del vino dealcolato biologico non è priva di criticità. Gli enologi segnalano il rischio di una perdita di complessità aromatica durante i processi di dealcolizzazione, e il timore che l’identità del vino possa risultare alterata. Tuttavia, la normativa europea spinge per un approccio rigoroso e scientifico, incoraggiando l’uso di tecnologie delicate e il continuo miglioramento qualitativo.

Inoltre, il mercato potrà contare su una maggiore trasparenza: l’etichettatura del vino dealcolato dovrà essere chiara, specificando il metodo utilizzato e il contenuto alcolico finale, secondo quanto previsto anche dal regolamento (UE) 2021/2117.

 

 

 

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